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L’obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza
tecnologicamente fattibile.
Sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale
Indice
1. Aspetti generali
2. Contenuto dell'art. 2087 c.c.
2.1 Irrilevanza della fattibilità economica
2.2 Obbligo di ricorrere ad esperti competenti
2.3 Obbligo di attuare le misure tecniche prescritte dalle circolari ministeriali
2.4 Obbligo di munire le macchine dei più progrediti dispositivi di sicurezza
2.5 Concreta attuabilità o massima sicurezza tecnologicamente fattibile?
2.6 Onere della prova del danno derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c.
3. Art. 2087 c.c. a art. 3 D. Lgs. n. 626/94: i principi gerarchicamente ordinati della
prevenzione
4. Protezione dal rumore e obbligo di attuare le necessarie misure tecniche, e le misure
organizzative e procedurali concretamente attuabili
4.1 Aspetti generali
4.2 Misure concretamente attuabili
5. Applicazione pratiche del principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile
nelle sentenza della Corte di Cassazione
5.1 Obbligo di sicurezza in se del luogo di lavoro
5.2 L’obbligo di controllare ed esigere che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) vengano
utilizzati
5.3 Diritti dei lavoratori per la tutela dei propri diritti
5.4 Subappalto: responsabilità dell’appaltatore
5.5 Responsabilità del datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice
5.6 Appalto vietato di manodopera
5.7 Art. 2087 c.c. e tutela impiegato coinvolto in rapine
5.8 Danno da amianto
5.9 Mobbing e art. 2087 C.C.
5.10 Discriminazione sessuale e art. 2087
5.11 Molestie sessuali
5.12 Fumo passivo
5.13 Irrilevanza dell’omessa contestazione da parte dell’organo di vigilanza
5.14 Segnaletica
5.15 Obbligo di informazione
5.16 Obbligo di manutenzione
5.17 Distacco
5.18 Obbligo di sorveglianza del lavoratore inesperto
5.19 Violazione dell'art. 2087 del codice civile ed onere della prova
5.20 Tutela del lavoratore anche contro la sua stessa imperizia e negligenza.
5.21 Tutela contro l’eccessivo carico di lavoro
5.22 Azione in giudizio del lavoratore singolo per la tutela delle condizioni di lavoro ex artt. 2087
