Fare e subire denunce
Capo I: DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA
Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena e' della reclusione fino a un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Art. 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, e' punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa
Art. 363 Omessa denuncia aggravata Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalita' dello Stato, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni; ed e' da uno a cinque anni, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.
Art. 364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalita' dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Art. 365 Omissione di referto Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'art. 361, e' punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Art. 366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti Chiunque, nominato dall'Autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinnanzi all'Autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall'arte.
